TITOLO III
Soci - Iscritti - Adesione
Art. 1) Il numero dei soci dell'Associazione e'
costituito dai soci fondatori. Il numero degli iscritti al Partito e'
illimitato e sara' costituito dai soci fondatori dell'Associazione e da
tutti coloro che si iscriveranno per libera adesione al Partito.
Si possono iscrivere al Partito cittadini di ogni razza e paese che si
identifichino negli ideali e nei propositi affermati nel presente statuto
e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta'.
Per iscriversi al Partito sara' necessario sottoscrivere copia del
presente statuto per adesione, fornire i propri dati anagrafici e
personali da inserire nel libro dei soci iscritti e corrispondere la
quota di iscrizione annuale fissata attualmente in Euro10,00.
Gli iscritti sono tenuti a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le
delibere assunte dalla Segreteria Nazionale e dall'Assemblea Nazionale.
Tutti gli iscritti hanno il diritto di partecipare alle delibere
dell'Assemblea Nazionale del Partito. La qualita' di iscritto si perde
per recesso dell'iscritto, per mancato pagamento della quota annuale, per
provvedimento disciplinare deliberato dalla Segreteria Nazionale.
L'adesione politica al Partito e' da intendersi annuale e dura dal 1
gennaio al 31 dicembre di ogni anno e si rinnova tramite l'iscrizione
annuale.
TITOLO IV
Fondo Comune
Art. 1) L'Associazione non ha fini di lucro. Il fondo
comune del Partito e' costituito dalle quote di iscrizione annuali, dai
contributi pubblici o privati, nazionali od esteri, e da liberalita' che
pervengano al partito per agevolarne i propri obiettivi e scopi
istituzionali. La Tesoreria dell'Associazione e gli organi nazionali del
Partito non possono ritenersi responsabili in alcun modo della gestione
dei fondi o delle entrate provenienti dal tesseramento o da altri privati
contributi raccolti che fossero trattenuti direttamente presso le sedi
periferiche locali per motivate necessita' gestionali.
TITOLO V
Art.1) Gli organi del Partito sono:
l'Assemblea Nazionale
la Segreteria Nazionale
il Presidente del Partito
il Segretario Nazionale
il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori Contabili
Le cariche e gli incarichi interni al Partito a qualsiasi livello non
sono retribuiti salvo diversa delibera specifica adottata dalla
Segreteria Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti.
Gli organi e le strutture del Partito sono di tipo politico e quindi
le loro deliberazioni non possono limitare in alcun modo i diritti sia
dei soci dell'Associazione che degli iscritti al Partito.
Art. 2) L'Assemblea Nazionale degli iscritti si
riunisce in via ordinaria ogni due anni. In via straordinaria puo' essere
convocata dal Presidente dell'Assemblea Nazionale che riveste il titolo
anche di Presidente del Partito, o su richiesta di almeno 5 membri della
Segreteria Nazionale o di almeno il 35% iscritti ma cio' dopo che sia
stata eletta le prima Segreteria Nazionale dall'Assemblea Nazionale ai
sensi del presente Statuto.
All'Assemblea Nazionale partecipano tutti i gli iscritti al Partito.
L'Assemblea Nazionale e' presieduta dal Presidente dell'Assemblea che
viene nominato dai soci dell'Associazione con l'atto costitutivo e che
dovra' convocare la prima Assemblea Nazionale entro e non oltre quattro
anni dalla costituzione dell'Associazione e d el Partito.
L'Assemblea Nazionale elegge il Presidente dell'assemblea e quindi del
Partito a maggioranza semplice (la meta' dei partecipanti piu' uno).
L'Assemblea Nazionale elegge a maggioranza semplice la Segreteria
Nazionale del Partito costituita da 15 membri.
L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza semplice gli indirizzi
politici e programmatici del Partito che dovranno essere poi posti in
attuazione dalla Segreteria Nazionale.
Nell'Assemblea Nazionale non sono ammesse deleghe e le deliberazioni
saranno prese per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti,
qualunque sia il numero degli intervenuti od a scrutinio segreto se lo
richieda almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.
Il Presidente ad ogni Assemblea Nazionale nominera' un Segretario che
provvedera' alla verbalizzazione dei provvedimenti, delle delibere
adottate e dell'intera seduta.
L'Assemblea Nazionale sara' convocata dal Presidente mediante
convocazione degli iscritti con un annuncio di convocazione da inserire
nel sito internet del Partito almeno un mese prima della data fissata per
l'Assemblea Nazionale e con ogni altra forma che sara' ritenuta idonea
per informare tutti gli iscritti della data fissata per lo svolgimento
dell'Assemblea Nazionale.
Art. 3) La Segreteria Nazionale del Partito e'
formata di 15 membri eletti dall'Assemblea Nazionale nonche' dal
Presidente del Partito che ne e' membro di diritto. In caso di parita' di
voti il voto del Segretario Nazionale vale doppio.
La Segreteria Nazionale elegge al suo interno a maggioranza semplice
il Segretario Nazionale che rappresenta e dirige politicamente il Partito
nel rispetto degli indirizzi politici e delle delibere dell'Assemblea
Nazionale e della Segreteria Nazionale.
La Segreteria Nazionale puo' validamente deliberare quando siano
presenti almeno 8 membri e le decisioni vengono sempre prese a
maggioranza semplice ad eccezione dei casi specifici previsti nel
presente Statuto.
Le votazioni delle delibere della Segreteria Nazionale sono effettuate
con voto palese o tramite scrutinio segreto se richiesto dalla
maggioranza semplice dei partecipanti.
La Segreteria Nazionale sviluppa ed attua gli indirizzi e gli
obiettivi politici deliberati dalla Assemblea Nazionale e delibera sulla
partecipazione del Partito alle competizioni elettorali e seleziona e
delibera le candidature degli iscritti per ogni com petizione elettorale
alla quale partecipera' il Partito a qualsivoglia livello.
La Segreteria Nazionale approva e ratifica le candidature proposte
dagli organi territoriali del Partito.
La prima Segreteria Nazionale ed il primo Segretario Nazionale sono
eletti tra i soci fondatori dell'Associazione politica e culturale e
dureranno in carica sino alla convocazione della prima Assemblea
Nazionale che dovra' essere convocata entro quattro ann i dal Presidente
del Partito e che provvedera' ad eleggere i membri della Segreteria
Nazionale a maggioranza semplice.
La Segreteria Nazionale delibera ed approva l'apertura di ogni sede
periferiche, nazionale od estera del Partito che non potra' essere
legalmente aperta in assenza di idonea autorizzazione della Segreteria
Nazionale.
La Segreteria Nazionale esercita il potere disciplinare sugli iscritti
deliberandone l'esclusione dal Partito nei casi in cui gli iscritti non
si conformino ai principi del presente Statuto.
La Segreteria Nazionale puo' in caso di grave necessita' revocare gli
incarichi di partito o chiudere sedi periferiche che non si conformino
alle linee politiche stabilite dall'Assemblea Nazionale e della
Segreteria Nazionale.
Art. 4) Il Presidente dell'Assemblea Nazionale,
ovvero del Partito, viene eletto dalla Assemblea Nazionale nei modi
stabiliti nel presente Statuto. La carica di Presidente del Partito sara'
ricoperta dal Presidente dell'Associazione sino alla prima convocazi one
dell'Assemblea Nazionale che provvedera' ad eleggerlo unitamente agli
altri organi del Partito.
Il Presidente rimane in carica quattro anni e puo' essere rieletto per
non piu' di due mandati consecutivi, potendo essere rieletto dopo uno o
piu' mandati ricoperti da diverso soggetto.
Il Presidente ha la rappresentanza civile ed amministrativa
dell'Associazione e del Partito e lo rappresenta in tutte le attivita'
che il Partito intraprendera'.
Il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale secondo le modalita'
stabilite dal presente Statuto.
Il Presidente del partito e' membro di diritto della Segreteria
Nazionale.
Sino alla elezione degli organi del Partito spettano al Presidente
nominato dai soci fondatori del'Associazione i seguenti ulteriori
compiti:
Art. 5) Il Segretario Nazionale rappresenta
politicamente il Partito in tutte le sedi, attua il programma politico ed
elettorale del Partito e ne coordina l'attivita' nelle sedi politiche ed
istituzionali.
Il Segretario Nazionale convoca e presiede la Segreteria Nazionale,
dirige l'attivita' politica, interloquisce con i rappresentanti degli
altri partiti e movimenti, guida la delegazione del Partito nelle
occasioni istituzionali o di rilievo.
Il Segretario Nazionale attribuisce compiti e funzioni politiche
all'interno del Partito, assegna incarichi di servizio e di gestione.
Il Segretario Nazionale nomina il Collegio dei Revisori Contabili.
Il Segretario Nazionale e' eletto dalla Segreteria Nazionale e dura in
carica quattro anni con la possibilita' di essere rieletto per non piu'
di due mandati consecutivi, potendo essere rieletto dopo almeno un
mandato ricoperto da altro soggetto.
Il primo Segretario Nazionale e' eletto dai soci fondatori
dell'Associazione e rimarra' nella pienezza delle sue funzioni sino alla
nomina del primo Segretario Nazionale ad opera della prima Segreteria
Nazionale eletta a norma del presente Statuto.
Art. 6) Il Tesoriere del Partito e' eletto dai membri
della Segreteria Nazionale e dura in carica quattro anni con la
possibilita' di essere rieletto per non piu' di due mandati consecutivi.
Il primo Tesoriere del partito e' nominato dalla prima Segreteria
Nazionale formata dai soci dell'Associazione e rimarra' in carica sino
alla nomina del Tesoriere da parte della prima Segreteria nazionale eletta
a norma del presente Statuto.
Il Tesoriere e' responsabile del Fondo Comune del Partito che
amministra sotto il diretto controllo del Presidente del Partito.
Il Tesoriere predispone annualmente il rendiconto economico
finanziario del Partito con i relativi allegati previsti dalla
contabilita' dei Partiti politici, richiede i rimborsi elettorali dovuti
al Partito ed e' autorizzato ad aprire e chiudere conti corren ti bancari
o postali a nome del partito, compiere tutte le operazioni bancarie in
genere comprese le fideiussioni, puo' acquisire beni o lasciti per conto
dell'Associazione, cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili
ed amministrativi dell'Associa zione e del Partito previsti dalle leggi
vigenti predisponendo lo schema del bilancio presuntivo e consuntivo.
Il Collegio dei Revisori Contabili e' composto da tre membri iscritti
all'Albo dei Revisori Contabili e controlla ai sensi delle vigenti leggi
la correttezza della gestione economico finanziaria dell'Associazione. Il
Collegio presentera' una relazione in mer ito ai criteri di gestione che
verra' presentata agli organismi preposti dalla legge.
Il Collegio dei Revisori Contabili dura in carica quattro anni e i
componenti possono essere rieletti.
Il primo Collegio dei Revisori Contabili sara' nominato dalla
Segreteria Nazionale in ossequio alla vigente normativa.
Art.7) Organi periferici del Partito.
In ogni Regione nella quale il numero degli iscritti superi le 2500
unita' il Segretario Nazionale puo' fissare la data della relativa
Assemblea regionale che elegge a maggioranza semplice il Segretario
Regionale.
Il Segretario Regionale coordina e dirige l'attivita' politica del
Partito nella Regione di appartenenza sotto il controllo e la direzione
politica del Segretario Nazionale sottoponendo ad idonea delibera di
approvazione della Segreteria Nazionale l'apertur a di sedi od uffici
periferici del partito nella propria Regione.
Presso ogni sede periferica del Partito deve essere tenuto l'elenco
degli iscritti al Partito relativi alla sede periferica.
Tutte le quote di iscrizione al Partito ed altri contributi di
qualsiasi natura raccolti presso le sedi periferiche devono essere
rimesse al Tesoriere del Partito, salvo diversa indicazione scritta del
medesimo.
Il Segretario Regionale puo' proporre alla Segreteria Nazionale
obiettivi politici specifici legati al territorio regionale, proporre la
presentazione della lista del partito nelle elezioni locali e proporre la
lista dei rappresentanti del partito nelle ele zioni locali.
I nominativi proposti dai Segretari Regionali per essere iscritti
nelle liste elettorali del Partito dovranno essere approvati dalla
Segreteria Nazionale con idonea delibera. Gli organi territoriali del Partito
sono sempre soggetti all'indirizzo politico generale espresso dalla
Segreteria Nazionale.
Art. 8) Disposizioni transitorie. In caso di
dimissioni od impossibilita' materiale da parte del Segretario Nazionale
e del Presidente del Partito eletti con l'atto costitutivo tra i soci
fondatori dell'Associazione, nonch\'e9 del Tesoriere, i medesimi soci fon
datori dovranno eleggere il sostituto che potra' essere eletto anche tra
gli iscritti al Partito e che subentrera' nella rispettiva carica e nei
relativi obblighi sino alla prima nomina elettiva ai sensi del presente
Statuto.
Art. 9) Per tutto quanto non previsto dal presente
Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.
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